Credito d’imposta Beni Strumentali: i chiarimenti di cui hai bisogno!
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la Circolare 9/E del 23/7 2021, ha pubblicato alcuni chiarimenti importanti in merito al Credito d’Imposta per Investimenti in Beni Strumentali.
L’attesissima circolare ha il compito di chiarire diversi punti critici sollevati dal passaggio dal sistema della maggiorazione degli ammortamenti al credito d’imposta.
E’ il caso, per esempio, della recente risposta della DRE Puglia dell’Agenzia delle Entrate, che aveva scatenato grandi polemiche perché limitava a soli 3 anni lo spazio massimo per la fruizione dei crediti d’imposta.
Nella circolare sono fornite una serie di risposte che intervengono in determinati ambiti, dando precise indicazioni, in coerenza con l’approccio alla base della misura. Nello specifico è stata data risposta a numerosi quesiti riguardanti:
- Soggetti beneficiari
- Investimenti
- Ambito temporale
- Determinazione dell’agevolazione
- Utilizzo del credito d’imposta
- Cumulabilità con altri contributi
- Rideterminazione dell’agevolazione
- Documentazione
Vediamo nel dettaglio le risposte più importanti per le imprese.
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SOGGETTI INTERESSATI
Domanda:
le reti di imprese possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi?
Risposta:
La risposta è affermativa, il credito d’imposta in esame è attribuito alle imprese residenti nel territorio dello Stato che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, effettuano investimenti in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. La Circolare chiarisce che sono, quindi, compresi: le imprese agricole, le STP (società tra professionisti titolari di reddito d’impresa), gli enti non commerciali, le associazioni tra professionisti, le reti di imprese.
Al contrario, sono escluse le imprese che:
- si trovano in stato di crisi;
- siano destinatarie di sanzioni interdittive.
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INVESTIMENTI
Domanda:
per quale altro scopo il Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali è possibile richiederlo dalle imprese?
Risposta:
- per gli investimenti realizzati mediante contratti di leasing, riconoscendo una corrispondenza tra l’acquisizione di un bene in proprietà e tramite contratto di leasing;
- per l’ammissibilità al credito d’imposta dei beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro. L’Agenzia conferma che anche questi beni sono ammissibili al credito d’imposta, indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento.
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AMBITO TEMPORALE
Domanda:
Qual è il corretto comportamento da adottare nel caso in cui l’effettuazione degli investimenti si sovrappongono?
Risposta:
In particolare, si parla del periodo tra il 16/11/2020 e il 31/12/2020 e poi anche per il periodo tra il 01/01/2021 e il 30/06/2021.
La Circolare chiarisce che si deve valutare “distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni”.
Nel caso della prenotazione pre 15/11/2020, gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021, restano “incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020”.In caso contrario si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.
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DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Domanda:
come determinano il credito d’imposta le reti di imprese?Risposta:
La Circolare chiarisce la distinzione che c’è tra “reti-contratto” e “reti-soggetto”. Nel caso delle “reti-contratto”, il credito di imposta dovrà quindi essere applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete. Mentre le “reti-soggetto” applicheranno in modo autonomo il meccanismo di calcolo del credito di imposta avendo riguardo ai costi relativi agli investimenti ammissibili effettuati in esecuzione del programma comune di rete.
Per quanto riguarda la rilevanza dell’IVA, la Circolare precisa che l’eventuale IVA totalmente indetraibile rappresenta una componente del costo e quindi rientra nell’importo agevolato.Per di più viene chiarita la definizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria che viene misurata in base al costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, mentre non ha alcun rilievo il prezzo di riscatto.
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UTILIZZO
Domanda:
qual è la modalità di utilizzo del Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali?Risposta:
- Le imprese che vogliono fruire del credito d’Imposta devono possedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare ed in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta. Questa è una “prova” del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.
- È possibile l’utilizzo della somma restante del credito d’imposta oltre il terzo anno.
- Le imprese con ricavi inferiori a 5 milioni di euro possono usufruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali in un’unica quota annuale. La circolare precisa che l’annualità unica è configurata come “un’eccezione alla ripartizione dell’utilizzo in tre quote annuali di pari importo” e quindi sia “una facoltà”, nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente sconterà il credito in tre quote annuali di pari importo.
- Le imprese possono usufruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali anche in caso di interconnessione tardiva. Nel caso in cui il bene entri in funzione, il contribuente può scegliere tra due opzioni: la prima è iniziare a godere del credito d’imposta per i beni non 4.0. La seconda strada è invece attendere l’interconnessione e disporre del credito di imposta direttamente “in misura piena”.
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CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI
Domanda:
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è cumulabile con altre misure?
Risposta:
La circolare specifica che i crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali sono espressamente cumulabili con altre misure relative agli stessi costi ammissibili, nel limite massimo rappresentato dal 100% del costo sostenuto. Quindi, occorre calcolare il credito d’imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti.
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RIDETERMINAZIONE DELL’ AGEVOLAZIONE
Domanda:
cosa succede, se in caso di investimento finanziario, non ci avviene il riscatto del bene o la cessione del contratto di leasing? E che cosa succede se avviene il furto del bene stesso?Risposta:
La circolare chiarisce che il mancato riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza rappresentano la causa di rideterminazione dell’incentivo.
Invece, in caso di furto del bene agevolato la Circolare chiarisce che non ha luogo la rideterminazione dell’agevolazione, “dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario”.
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DOCUMENTAZIONE
Domanda:
Quali sono le modalità di integrazione/correzione di documenti già emessi?Risposta:
La Circolare su questo passaggio è molto chiara:
- “Per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, le relative fatture e gli altri documenti d’acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della legge di bilancio 2020.”
- “Per gli investimenti intrapresi a partire dal 16 novembre 2020 (per i quali, vale a dire, alla data del 15 novembre non ci sia stato l’ordinativo e/o il versamento dell’acconto del 20%) le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della legge di bilancio 2021.”