Falso part-time: reato di sfruttamento del lavoro
- Date 11 Luglio 2022
BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE PENALE N. 24388/2022, a cura dell’ avv. Paolo Santacroce.
ART 603 BIS C.P.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato 3.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
LA PENALE RESPONSABILITA' IN CAPO AL DATORE DI LAVORO
La sentenza non fa altro che argomentare, in maniera direi coerente, che l’art. 603 bis c.p. possa trovare applicazione anche ai rapporti di lavoro sorti contrattualmente prima della sua introduzione intervenuta con D.L. del 13.08.2011, convertito con modificazioni con Legge 14.09.2011 n. 148 e successivamente novellato con legge 199/2016. Novella quest’ultima con cui, per colmare un vuoto normativo, è stata introdotta la penale responsabilità anche in capo al datore di lavoro.
Trattasi di delitti contro la persona.
LO SFRUTTAMENTO DELLA MANODOPERA
La norma punisce, quindi, lo sfruttamento della manodopera che deve avvenire tramite condotte contemplate nella norma, a condizione che ci sia l’ulteriore presupposto dell’approfittamento dello stato di bisogno.
Secondo le argomentazioni della Cassazione, per una concreta ed efficace tutela delle circostanze contemplate dall’art. 603 bis c.p., il reato in questione si perfeziona con modalità che riguardano non solo l’assunzione, ma anche l’utilizzazione o l’impiego di manodopera.
Tali modalità alternative determinano che il reato in questione si potrà perfezionare non solo e soltanto nel momento dell’assunzione con la sottoscrizione del contratto di lavoro (che potrebbe anche mancare in ipotesi totalmente illecite), ma anche quando si ha l’utilizzazione o l’impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
In proposito la Cassazione precisa:
“Si tratta, dunque, di un reato istantaneo con effetti permanenti il cui perfezionamento si realizza anche attraverso l’impiego o l’utilizzazione della manodopera in condizioni di sfruttamento e con approfittamento dello stato di bisogno. La lesione del bene giuridico protetto dalla norma permane finché perdura la condizione di sfruttamento e approfittamento; pertanto, a far data dal 4 novembre 2016 il datore di lavoro che assuma, impieghi o utilizzi manodopera nella ricorrenza dei presupposti descritti nel comma 1, n. 2) della citata norma, deve rispondere del reato di sfruttamento di manodopera”.
Ne discende che anche nel caso in cui l’assunzione fosse intervenuta prima del 2016, tale circostanza sarebbe irrilevante ai fini dell’applicazione della norma in esame, atteso che il bene giuridico protetto dalla stessa è leso anche da condotte di impiego e utilizzazione di manodopera in condizioni di sfruttamento e con approfittamento dello stato di bisogno ed il reato perdura finché permangono le suddette condizioni.
IPOTESI DI REATO PER IL DATORE DI LAVORO
La Cassazione poi a sostegno ulteriore di quanto argomentato ed in risposta alle questioni poste dal ricorrente (datore di lavoro) che invocava il principio del favor rei qualificando la novella introdotta nel 2016 come integrazione del precetto penale previgente, nel rigettare il ricorso, ha affermato che il legislatore, con le modifiche apportate all’art. 603 bis c.p. dalla legge n. 109/2016, non si è limitato ad integrare soggettivamente un precetto penale già esistente, bensì ha provveduto ad introdurre un’ipotesi di C con connotazioni del tutto differenti rispetto all’originaria intermediazione illecita e che non era in precedenza contemplata.
Questa introduzione che, come detto in precedenza, colma un vuoto normativo ha lo scopo di reprimere lo sfruttamento del lavoro.
Pertanto, nell’ipotesi in esame non potrà mai porsi una questione di continuità normativa con il passato o di individuazione della norma più favorevole al reo.
REATO D'INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO
Ultimo aspetto degno di nota è il chiarimento della locuzione approfittamento dello stato di bisogno.
La Cassazione attraverso il richiamo di un proprio consolidato orientamento afferma che “ai fini dell’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose (cfr. Sez. 4, n. 24441 del 16/03/2021, Rv. 281405 – 01 4”.
Ne discende che l’applicazione della norma e, quindi, la presenza dello stato di bisogno, si avrà tutte le volte in cui il lavoratore è costretto a scegliere tra condizioni di lavoro illecite ed il suo licenziamento o in casi ancor più gravi le dimissioni.
Cava de’ Tirreni, lì 11.07.2022 Avv. Paolo Santacroce