A seguito di diverse segnalazioni, l’Autorità per la Protezione dei dati sta esaminando le iniziative sui cookie wall di alcuni editori.

LE INIZIATIVE DEGLI EDITORI SUI COOKIE WALL

Negli ultimi giorni diverse testate giornalistiche on line, siti web e aziende operanti su Internet nel settore televisivo, hanno messo in campo sistemi e filtri, che condizionano l’accesso ai contenuti alla sottoscrizione di un abbonamento (il cosiddetto paywall) o, in alternativa, al rilascio del consenso da parte degli utenti all’installazione di cookie e altri strumenti di tracciamento dei dati personali (il cosiddetto cookie wall).

L’Autorità, anche a seguito di alcune segnalazioni, sta esaminando tali iniziative alla luce del quadro normativo attuale, anche al fine di valutare l’adozione di eventuali interventi in materia. È quanto fa sapere in una nota.

COS'È UN COOKIE WALL?

Un cookie wall è un popup che blocca l’accesso a un sito web se l’utente non consente l’uso di cookie o altre tecnologie di tracciamento. In generale, i cookie wall non hanno un’opzione per il rifiuto. Si tratta quindi di un modo per negare all’utente l’accesso a un contenuto se questo non acconsente all’uso di cookie di altri strumenti di tracciamento presenti nel sito.

Repubblica spiega così la scelta del cookie wall: “Se accetti i cookie potremo erogarti pubblicità personalizzata e, attraverso questi ricavi, supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno una informazione di qualità. Se, invece, vuoi rifiutare il consenso ai cookie o personalizzare le tue scelte, con la sola eccezione dei cookie tecnici, devi acquistare uno dei nostri abbonamenti”.

LA POSIZIONE DEL GARANTE PRIVACY AL 10 GIUGNO 2022

Il Garante italiano sul tema si è già espresso il 10 giugno 2021 quando ha delineato le direttive sui cookie ed altri strumenti di tracciamento.

“Il cookie wall, non consentendo di qualificare l’eventuale consenso così ottenuto come conforme alle caratteristiche imposte dal Regolamento, e segnatamente al suo art. 4, punto 11 con particolare riferimento al requisito della ‘libertà’ del consenso, è da ritenersi illecito, salva l’ipotesi  da verificare caso per caso   nella quale il titolare del sito offra all’interessato la possibilità di accedere ad un contenuto o a un servizio equivalenti senza prestare il proprio consenso all’installazione e all’uso di cookie o altri strumenti di tracciamento”.

“E ciò”, continua l’Autorità, “alla irrinunciabile condizione della conformità dell’alternativa proposta ai principi del Regolamento codificati al suo art. 5, paragrafo 1, ed innanzitutto a quello di cui alla lettera a), che esige che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente (principio di “liceità, correttezza e trasparenza”); in difetto, il cookie wall non potrà essere reputato in linea con la disciplina vigente”.

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